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   ART. 611 SPESE DELL'ESECUZIONE 
I. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. 
II. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo.  
 
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 (2) Le parole «a norma degli articoli 91 e seguenti» sono state inserite, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.  
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